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R.D. 27/07/1934 n. 1265

articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avrà inizio col 1 luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente. A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque annidi età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di età e trentacinque di servizio. Capo II Disposizioni relative all'esercizio delle professioni e di arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria. Sezione I Disposizioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 365. Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore: R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

a) i cittadini italiani delle nuove provincie del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal r. Decreto-legge 25 settembre 1921 n. 1396, che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal r. Decreto-legge 16 agosto 1926 n. 1914, che estende alla provincia del carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;

b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del r. Decreto-legge 22 marzo 1923 n. 795, che disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.

Art. 366. Sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910 n. 455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

Art. 367. Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quan tunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:

a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;

b) i cittadini italiani delle nuove provincie del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927 n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del regno e dal R. Decreto 14 giugno 1928 n. 1630, che estende alla provincia del carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno. Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le di sposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sa nitarie. Sezione II Disposizioni relative al servizio farmaceutico

Art. 368. Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913 n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del r. Decreto-legge 15 marzo 1934 n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia. Il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia o, altrimenti, al ministero dell'interno per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio. Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale. Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a), non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105. L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Art. 369. Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purchè sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado. Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare. L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è stretta- R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. mente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestio- ne provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici. Durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.

Art. 370. Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913 n. 468, si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 368. Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista e, in mancanza di figli, favore del coniuge che sia farmacista.

Art. 371. Ai comuni, alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonché alle società cooperative di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di farmacie, è riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio.

Art. 372. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel precedente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali. I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla commissione indicata nell'art. 105 del presente testo unico.

Art. 373. Alle società ed agli enti non preveduti nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913 n. 468, si applicano le disposizioni dell'art. 368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934.

Art. 374. Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913 n. 468, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, è sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

Art. 375. Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920 n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920 n. 1778, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374, le seguenti disposizioni: 1/a Ai proprietari di farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906 n. 5 b. L. I., è riconosciuto per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione del regio decreto 13 maggio 1923 n. 1238; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109. 2/a Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca del 18 dicembre 1906 n. 5 b. L. I., è riconosciuto, per sè e per i loro eredi e aventi causa e per la durata di venti anni dalla pubblicazione del regio decreto 13 maggio 1923 n. 1238, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale. Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita. 3/a A misura che le farmacie indicate nei due precedenti numeri vengano a R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

Art. 376. Nella città di fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del r. Decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211, si applicano, in sostituzione dei pre cedenti articoli 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni: 1/a Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese xiv dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la du- rata di anni trenta dalla data di pubblicazione del regio decreto 16 agosto 1926 n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'articolo 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109. 2/a Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese xiv dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale. Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita. 3/a A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

 

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